Art. 9
Convenzione

Art. 9

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In vigore dal 1 set 1993
Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato fa procedere nel minor tempo possibile, nel quadro delle leggi e regolamenti in vigore nel suo territorio, a tutte le indagini necessarie, in particolare all'audizione delle persone ricercate per infrazione alla legislazione doganale, di testimoni e di esperti. Comunica senza indugio i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.
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