Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 1 set 1993
Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano i nuovi mezzi o metodi di frode utilizzati. Si trasmettono le copie o gli estratti dei rapporti elaborati dai loro propri servizi di ricerca relativi ai procedimenti particolari che sono stati utilizzati.
Storico versioni

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