Convenzione
Art. 23
23 / 23In vigore dal 1 set 1993
Ogni divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione sarà sanata per via
diplomatica.
Fatto a Roma il 4 ottobre 1988 in duplice originale, in lingua
italiana ed araba, i due testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL
REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-23