Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 1 set 1993
Ogni divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione sarà sanata per via diplomatica. Fatto a Roma il 4 ottobre 1988 in duplice originale, in lingua italiana ed araba, i due testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO Parte di provvedimento in formato grafico
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