Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 1 set 1993
La presente Convenzione sarà ratificata secondo le procedure costituzionali di ogni Stato. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di produrre effetto sei mesi dopo la sua denuncia da parte di uno dei due Stati.
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