Art. 20
Convenzione

Art. 20

20 / 23
In vigore dal 1 set 1993
Il campo di applicazione della presente Convenzione si estende sul territorio doganale dei due Stati, quale viene definito dalle loro rispettive legislazioni doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-20