Art. 16
Convenzione

Art. 16

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In vigore dal 1 set 1993
Qualora l'Amministrazione doganale di uno Stato ritenga che l'assistenza che gli viene richiesta sia tale da attentare alla sua sovranità, alla sua sicurezza o agli altri suoi interessi essenziali, può rifiutarsi di accordarla o accordarla solo con la riserva che vengano soddisfatte alcune condizioni. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-16