Convenzione
Art. 16
16 / 23In vigore dal 1 set 1993
Qualora l'Amministrazione doganale di uno Stato ritenga che l'assistenza che gli viene richiesta sia tale da attentare alla sua sovranità, alla sua sicurezza o agli altri suoi interessi essenziali, può rifiutarsi di accordarla o accordarla solo con la riserva che vengano soddisfatte alcune condizioni.
Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-16