Convenzione
Art. 14
14 / 23In vigore dal 1 set 1993
a) - Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni
della presente Convenzione sono considerate come riservate e beneficiano della stessa protezione di quella accordata dalle legislazioni nazionali rispettive alle informazioni aventi la stessa natura. Possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione solamente se l'Amministrazione che le fornisce vi acconsente espressamente.
b) - Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni
della presente Convenzione possono essere utilizzate, sia nei processi verbali, rapporti e testimonianze, sia nel corso di procedimenti ed azioni giudiziarie innanzi alle autorità amministrative o giudiziarie dell'altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-14