Art. 12
Convenzione

Art. 12

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In vigore dal 1 set 1993
Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato si trovano sul territorio dell'altro Stato, devono essere in grado di giustificare, in ogni momento, la loro qualifica ufficiale. Essi beneficiano su tale territorio della protezione accordata agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato della legislazione in vigore.
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