Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 1 set 1993
Su richiesta scritta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, quella dello Stato richiesto notifica agli interessati o fa loro notificare da parte delle autorità competenti, osservando le norme in vigore in quello Stato, gli atti o decisioni derivanti dalle autorità amministrative e concernenti l'applicazione delle legislazioni doganali.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-10