Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988.
Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESS Art. 2 Articolo 2 Le Amministrazioni doganali dei due Stati si prestano mutualmente assistenza, n Art. 3 Articolo 3 Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su domanda, all'occorr Art. 4 Articolo 4 Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano le linee di merci susce Art. 5 Articolo 5 L'Amministrazione doganale di ogni Stato esercita, spontaneamente o su richiest Art. 6 Articolo 6 Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su richiesta, ogni doc Art. 7 Articolo 7 Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano spontaneamente o su ric Art. 8 Articolo 8 Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano i nuovi mezzi o metodi Art. 9 Articolo 9 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doga Art. 10 Articolo 10 Su richiesta scritta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, quella dello Art. 11 Articolo 11 Gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato, competenti per la ricer Art. 12 Articolo 12 Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amminist Art. 13 Articolo 13 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, quella dell'altro Sta Art. 14 Articolo 14 a) - Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni della prese Art. 15 Articolo 15 Le Amministrazioni doganali dei due Stati adottano disposizioni affinché gli a Art. 16 Articolo 16 Qualora l'Amministrazione doganale di uno Stato ritenga che l'assistenza che g Art. 17 Articolo 17 Qualora l'Amministrazione doganale di uno Stato presenti una richiesta di assi Art. 18 Articolo 18 L'assistenza prevista dalla presente Convenzione viene esercitata direttamente Art. 19 Articoli 19 Le Amministrazioni doganali dei due Stati rinunciano reciprocamente ad ogni do Art. 20 Articolo 20 Il campo di applicazione della presente Convenzione si estende sul territorio Art. 21 Articolo 21 Viene creata una commissione doganale mista italo-marocchina, composta dai Dir Art. 22 Articolo 22 La presente Convenzione sarà ratificata secondo le procedure costituzionali di Art. 23 Articolo 23 Ogni divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni de Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360