Art. 4 · Modalità di comunicazione
Convenzione

Art. 4

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Modalità di comunicazione

In vigore dal 1 set 1993
Modalità di comunicazione Per l'attuazione dell'assistenza giudiziaria, le autorità delle due Parti contraenti comunicano fra loro, qualora la Convenzione non disponga altrimenti, per il tramite delle rispettive amministrazioni centrali, ossia, per la Repubblica italiana: il Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica Popolare di Bulgaria: il Ministero della Giustizia.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-4