Art. 17 · Rilascio dei documenti per l'assistenza giudiziaria gratuita
Convenzione

Art. 17

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Rilascio dei documenti per l'assistenza giudiziaria gratuita

In vigore dal 1 set 1993
Rilascio dei documenti per l'assistenza giudiziaria gratuita 1. I documenti relativi alla situazione personale, familiare e patrimoniale necessari per beneficiare delle agevolazioni di cui all' vengono rilasciati dalle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio la persona interessata ha il proprio domicilio o residenza. 2. Se la persona che intende beneficiare delle agevolazioni previste non ha nè il domicilio nè la residenza sul territorio di una delle Parti contraenti, detti documenti potranno essere rilasciati dalla missione diplomatica o consolare del suo Stato. 3. L'autorità competente per le decisioni relative alle agevolazioni di cui all' può richiedere ulteriori informazioni all'autorità che ha rilasciato i suddetti documenti.
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