Art. 16 · Assistenza giudiziaria gratuita
Convenzione

Art. 16

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Assistenza giudiziaria gratuita

In vigore dal 1 set 1993
Assistenza giudiziaria gratuita I cittadini di una Parte contraente sono esenti, nel territorio dell'altra Parte contraente, da tasse o spese di giustizia e godono delle altre agevolazioni e dell'assistenza giudiziaria gratuita alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di detta Parte contraente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-16