Art. 12 · Scambio d'informazioni relative alla legislazione
Convenzione

Art. 12

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Scambio d'informazioni relative alla legislazione

In vigore dal 1 set 1993
Scambio d'informazioni relative alla legislazione I Ministeri della Giustizia delle due Parti contraenti procedono, su richiesta, allo scambio reciproco delle informazioni giuridiche necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, nonché di qualunque informazione relativa alla legislazione. Le richieste d'informazione e le risposte sono redatte nella lingua della Parte contraente richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-12