Convenzione
Art. 1
1 / 28Protezione giuridica
In vigore dal 1 set 1993
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE
La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria, considerata l'importanza da entrambe attribuita alla cooperazione fra i due Paesi nel settore delle relazioni giuridiche, desiderose di regolamentare di comune accordo le questioni relative all'assistenza giudiziaria in materia civile hanno convenuto quanto segue:
Protezione giuridica
1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godono, nel territorio dell'altra Parte, della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale Parte, per quanto attiene ai loro diritti personali e patrimoniali.
2. I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di accedere liberamente e senza ostacoli alla autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente, in materia di diritto civile, ivi compreso il diritto di famiglia, conformemente alla legislazione di quest'ultima Parte. Essi possono comparire in giudizio, formulare richieste e promuovere azioni giudiziarie alle stesse condizioni previste per i cittadini dell'altra Parte contraente.
3. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche alle persone giuridiche aventi sede nel territorio di una Parte contraente e costituite conformemente alla legislazione in vigore in tale territorio.
Storico versioni
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