Accordo
Art. XVII
17 / 20In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO XVII
Al fine delle indicazioni di priorità, della individuazione dei progetti e di una determinazione degli strumenti finanziari utilizzabili, nonché per esercitare funzioni generali di stimolo, di coordinamento e di controllo della collaborazione tra i due Paesi, le Parti hanno deciso la creazione di un apposito Comitato congiunto che si riunirà periodicamente. Esso sarà presieduto alternativamente da due alti funzionari designati dai Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. Esso sarà composto inoltre, per la Parte italiana, da rappresentati del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero del Tesoro e del Commercio con l'Estero e dalle Amministrazioni competenti per materia. Per la Parte cilena, da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale e di altre istituzioni competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-xvii