Accordo
Art. XV
15 / 20In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO XV
Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi e una maggiore enfasi a quanto stabilito nel presente Accordo, le Parti intendono realizzare consultazioni periodiche, prendendo in particolare considerazione la possibilità di riunioni di vertice tra il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica del Cile, accompagnati o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-xv