Accordo
Art. XIII
13 / 20In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO XIII
1. Le due Parti si impegnano ad appoggiare e promuovere forme
di collaborazione e attività nel settore scientifico e della tecnologia, nonché progetti comuni di ricerca.
2. La Parte italiana si impegna a fornire gli strumenti per un
supporto tecnologico alla struttura produttiva cilena, soprattutto alle piccole e medie imprese, con riferimento particolare alle iniziative collegate a prodotti di esportazione.
3. Le Parti si impegnano altresì a facilitare programmi di
cooperazione tra organismi statali ed Enti di ricerca dei due Paesi, sia in forma bilaterale che in collaborazione con Istituzioni scientifiche internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-xiii