Art. XII
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Art. XII

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In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO XII 1. Le Parti utilizzeranno, oltre i meccanismi tradizionali come borse di studio, esperti e forniture, tutti i meccanismi che riterranno opportuni per la migliore riuscita della collaborazione allo sviluppo, come i seguenti: a) programmi periodici per la selezione e l'adeguata destinazione delle risorse disponibili per le iniziative di sviluppo nei settori sociali ed economici prioritari in Cile; b) contributi di parte italiana a progetti di solidarietà ed investimento sociale che permettano di occuparsi d'urgenza della creazione e del mantenimento di infrastrutture e di servizi sociali di base, allo scopo di lenire i principali problemi di povertà urbana e rurale; c) appoggio a programmi di credito per piccole e medie imprese e per cooperative; d) sviluppo di programmi integrati di cooperazione in settori di comune interesse che, per le loro caratteristiche, richiedono un intervento per lo sviluppo articolato della cooperazione economica delle due Parti; e) appoggio a progetti che ricomprendano nelle loro caratteristiche la costituzione di valore aggiunto alla produzione primaria o che contengano un potenziale di esportazione; f) appoggio a progetti che nella loro formulazione e realizzazione si informino all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, soprattutto in termini di utilizzazione razionale delle risorse naturali in un quadro di protezione dell'ambiente contro i rischi di compromissione. 2. Le Parti svilupperanno in Cile la costituzione di imprese miste mediante l'applicazione degli strumenti disponibili ed in particolare attraverso la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane, a parziale finanziamento delle loro quote di capitale di rischio in tali imprese. 3. Le Parti appoggiano il ruolo degli organismi non governativi nella cooperazione allo sviluppo e favoriranno, nei casi in cui appaia conveniente, la loro partecipazione alla realizzazione di specifici progetti.
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