Accordo
Art. XI
11 / 20In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO XI
1. I meccanismi finanziari che fornirà la Parte italiana
comprenderanno, a seconda dei casi sia i contributi a dono che i crediti di aiuto, secondo criteri stabiliti caso per caso.
2. I contributi a dono verranno concordati principalmente per
iniziative di elevato contenuto sociale, mentre i crediti di aiuto saranno destinati soprattutto a favore di progetti produttivi, tenendo presente che le condizioni di loro utilizzazione non dovranno diminuire la redditività degli stessi.
3. La Parte italiana destinerà risorse finanziarie per la
realizzazione di piani, programmi, progetti e attività di cooperazione allo sviluppo, sui quali le Parti abbiano espresso concorde avviso.
4. In ogni iniziativa sarà compresa una partecipazione cilena
totale o parziale a copertura dei costi locali secondo le norme sulla Cooperazione allo Sviluppo vigenti in ambo i Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-xi