Trattato›Titolo II
Art. 8
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In vigore dal 1 set 1993
SPESE
L'esecuzione dell'assistenza non potrà dar luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta avrà diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonché delle spese per l'esecuzione di Commissioni Rogatorie con l'osservanza delle indicazioni particolari previste dall' paragrafo 1 del presente Trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-8