Art. 8 · SPESE
TrattatoTitolo II

Art. 8

8 / 22

SPESE

In vigore dal 1 set 1993
SPESE L'esecuzione dell'assistenza non potrà dar luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta avrà diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonché delle spese per l'esecuzione di Commissioni Rogatorie con l'osservanza delle indicazioni particolari previste dall' paragrafo 1 del presente Trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-8