Trattato›Titolo II
Art. 3
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In vigore dal 1 set 1993
AUTORITÀ
1. Ai fini del presente Trattato, si intende per Autorità Giudiziaria ogni Autorità delle Parti che sia competente, secondo la legge nazionale, nei procedimenti previsti dal Trattato stesso.
2. Ai fini del presente Trattato, l'autorità centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia; per la Repubblica Federativa del Brasile è il Ministerio da Justica.
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