Art. 20 · TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
TrattatoTitolo IV

Art. 20

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TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

In vigore dal 1 set 1993
TRANSAZIONI GIUDIZIARIE Le transazioni concluse davanti all'Autorità Giudiziaria competente di una delle Parti sono, su istanza di parte, riconosciute e dichiarate esecutive dall'altra Parte purchè siano osservati i requisiti previsti dall', in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dall' del presente Trattato.
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