Trattato›Titolo IV
Art. 20
20 / 22TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
In vigore dal 1 set 1993
TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
Le transazioni concluse davanti all'Autorità Giudiziaria competente di una delle Parti sono, su istanza di parte, riconosciute e dichiarate esecutive dall'altra Parte purchè siano osservati i requisiti previsti dall', in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dall' del presente Trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-20