Art. 13 · TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE
TrattatoTitolo II

Art. 13

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TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE

In vigore dal 1 set 1993
TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte copie di atti ed estratti dei Registri dello Stato Civile necessari per una procedura giudiziaria con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-13