Trattato›Titolo II
Art. 13
13 / 22TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE
In vigore dal 1 set 1993
TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE
Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte copie di atti ed estratti dei Registri dello Stato Civile necessari per una procedura giudiziaria con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-13