Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 ago 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CONSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 50. _____
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