Art. 44 · Comunicazioni
Convenzione

Art. 44

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Comunicazioni

In vigore dal 29 ago 1993
- Comunicazioni Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma degli ; d. ogni riserva apposta in base all', paragrafo 1; e. ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti, essendo all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Strasburgo, il giorno 8 novembre 1990, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi essendo egualmente autentici, in unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autentica ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato non membro che abbia partecipato alla elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.
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