Art. 42 · Risoluzione delle vertenze
Convenzione

Art. 42

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Risoluzione delle vertenze

In vigore dal 29 ago 1993
- Risoluzione delle vertenze 1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa deve essere tenuto informato circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione. 2. In caso di vertenza fra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse devono cercare di risolvere la vertenza attraverso negoziati o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il riferimento della vertenza al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, ad un Collegio arbitrale la cui decisione sarà vincolante per le Parti, o alla Corte Internazionale di Giustizia, a seconda di quando le Parti interessate decideranno di comune accordo.
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