Art. 40 · Riserve
Convenzione

Art. 40

12 / 44

Riserve

In vigore dal 29 ago 1993
- Riserve 1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di volere avvalersi di una o più delle riserve previste dall', paragrafo 2, dall', paragrafo 4, dall', paragrafo 3, dall', paragrafo 2, dall', paragrafo 3 e dell', paragrafo 2. Nessun'altra riserva è ammessa. 2. Lo Stato che abbia apposto una riserva a norma del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte dandone comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale. 3. La Parte che abbia espresso una riserva relativamente ad una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l'applicazione di tale disposizione ad un'altra Parte; essa può, tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, richiedere l'applicazione della disposizione nei limiti in cui essa stessa l'ha accettata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-40