Art. 39 · Relazione con altre convenzioni e accordi
Convenzione

Art. 39

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Relazione con altre convenzioni e accordi

In vigore dal 29 ago 1993
- Relazione con altre convenzioni e accordi 1. La presente Convenzione non fa venir meno i diritti e gli impegni derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche ("special matters").. 2. Le Parti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo di integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. 3. Se due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su di una materia che forma oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno diritto di applicare l'accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-39