Art. 37 · Adesione alla Convenzione
Convenzione

Art. 37

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Adesione alla Convenzione

In vigore dal 29 ago 1993
- Adesione alla Convenzione 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati Contraenti della Convenzione, possono invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad accedere alla Convenzione, in virtù di decisione presa con maggioranza prevista dall'.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati Contraenti aventi diritto di far parte del Comitato. 2. Rispetto agli Stati che hanno aderito la Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-37