Convenzione›Sez. 7
Art. 33
42 / 44Riservatezza
In vigore dal 29 ago 1993
- Riservatezza
1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria alla esecuzione della domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare il requisito della riservatezza, essa deve darne pronta comunicazione alla Parte richiedente.
2. La Parte richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali della propria legge nazionale, e se gliene viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, tranne che nella misura in cui la rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o dei procedimenti indicati nella richiesta.
3. Salve le disposizioni della propria legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai sensi dell', deve uniformarsi a tutti i requisiti di riservatezza richiesti dalla Parte che ha fornito le informazioni. Se la Parte non può soddisfare tali requisiti, deve darne prontamente notizia alla Parte trasmittente.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-33