Convenzione›Sez. 7
Art. 32
41 / 44Limitazione dell'uso
In vigore dal 29 ago 1993
- Limitazione dell'uso
1. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non vengano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.
2. Ciascuna Parte può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza il proprio preventivo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente, per fini di indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-32