Art. 29 · Pluralità di richieste
ConvenzioneSez. 7

Art. 29

38 / 44

Pluralità di richieste

In vigore dal 29 ago 1993
- Pluralità di richieste 1. Se la Parte richiesta riceve più di una richiesta ai sensi della Sezione 3 o 4 del presente capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralità di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l'adozione di misure provvisorie. 2. In caso di pluralità di domande a norma della Sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta considera l'opportunità di consultarsi con le Parti richiedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-29