Convenzione›Sez. 7
Art. 29
38 / 44Pluralità di richieste
In vigore dal 29 ago 1993
- Pluralità di richieste
1. Se la Parte richiesta riceve più di una richiesta ai sensi della Sezione 3 o 4 del presente capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralità di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l'adozione di misure provvisorie.
2. In caso di pluralità di domande a norma della Sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta considera l'opportunità di consultarsi con le Parti richiedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-29