Convenzione›Sez. 7
Art. 25
34 / 44Forma della richiesta e lingua
In vigore dal 29 ago 1993
- Forma della richiesta e lingua
1. Tutte le richieste di cui al presente capitolo devono essere fatte per iscritto. Possono essere impiegati i moderni mezzi di telecomunicazione, come il telefax.
2. Salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, non è prevista la traduzione delle richieste e dei documenti a sostegno.
3. All'atto della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica accettazione, approvazione o adesione, ciascuna Parte può trasmettere al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione dalla quale risulti che essa si riserva il diritto di richiedere che le richieste ad essa trasmesse e i documenti a sostegno delle stesse siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue, da essa eventualmente indicata. La Parte in questione può, nella stessa occasione, dichiararsi pronta ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua da essa eventualmente specificata. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-25