Art. 22 · Riconoscimento delle decisioni straniere
ConvenzioneSez. 6

Art. 22

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Riconoscimento delle decisioni straniere

In vigore dal 29 ago 1993
- Riconoscimento delle decisioni straniere 1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte richiesta riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi. 2. Il riconoscimento può essere rifiutato se: a. il terzo non ha avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; o b. la decisione è incompatibile con altra decisione già presa nella Parte richiesta sullo stesso oggetto; o c. essa è contraria all'ordine pubblico della Parte richiesta; o d. la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni della legge della Parte richiesta in materia di giurisdizione esclusiva.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-22