Convenzione›Sez. 6
Art. 21
30 / 44Notificazione di documenti
In vigore dal 29 ago 1993
- Notificazione di documenti
1. Le Parti si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notificazione di documenti giudiziari a persone interessate da misure provvisorie e da confisca.
2. Nulla del presente articolo può essere interpretato nel senso di interferire con:
a. la possibilità di trasmettere documenti giudiziari per posta, direttamente a persone all'estero;
b. la possibilità, per i funzionari giudiziari, i pubblici ufficiali e le altre competenti autorità della Parte di origine, di procedere alla notificazione di documenti giudiziari direttamente attraverso le autorità consolari della predetta Parte o attraverso i funzionari giudiziari, i pubblici ufficiali e le altre competenti autorità della Parte di destinazione; a meno che la Parte di destinazione non renda una dichiarazione in contrario al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. In caso di notifica di documenti giudiziari a persone all'estero, interessate da misure provvisorie o da ordini di confisca decisi nella Parte di origine, quest'ultima deve indicare i mezzi di impugnazione di cui, secondo la propria legge, le persone interessate possono avvalersi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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