Convenzione›Sez. 4
Art. 13
22 / 44Obbligo di confisca
In vigore dal 29 ago 1993
- Obbligo di confisca
1. La Parte che ha ricevuto da un'altra Parte richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio:
a. esegue l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi; oppure
b. sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1(b) del presente articolo, ciascuna Parte è, quando ciò sia necessario, competente ad istituire procedimenti di confisca in base alla propria legge.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo trovano applicazione anche in caso di confisca consistente nell'imporre l'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i beni che possono essere oggetto dell'esecuzione della confisca si trovano nella Parte richiesta. In tali casi, quando l'esecuzione della confisca avviene a norma del paragrafo 1, la Parte richiesta, qualora non venga ottenuto il pagamento, soddisfa i propri diritti su qualsiasi bene disponibile a tale fine.
4. Se la richiesta di confisca riguarda un bene specifico, le Parti possono decidere che la Parte richiesta esegua la confisca in forma di imporre l'obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del bene.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-13