Convenzione›Sez. 3
Art. 12
21 / 44Esecuzione delle misure provvisorie
In vigore dal 29 ago 1993
- Esecuzione delle misure provvisorie
1. Le misure provvisorie di cui all' sono eseguite nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge, e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta.
2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria adottata a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui ciò è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i suoi motivi a favore del mantenimento della misura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-12