Art. 12 · Esecuzione delle misure provvisorie
ConvenzioneSez. 3

Art. 12

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Esecuzione delle misure provvisorie

In vigore dal 29 ago 1993
- Esecuzione delle misure provvisorie 1. Le misure provvisorie di cui all' sono eseguite nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge, e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta. 2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria adottata a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui ciò è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i suoi motivi a favore del mantenimento della misura.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-12