Convenzione›Sez. 3
Art. 11
20 / 44Obbligo di adottare misure provvisorie
In vigore dal 29 ago 1993
- Obbligo di adottare misure provvisorie
1. A richiesta di un'altra Parte che abbia istituito un procedimento penale o un procedimento per fini di confisca, ciascuna Parte adotta le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di beni che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta.
2. La Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell', se richiesta, adotta le misure indicate nel paragrafo 1 del presente articolo relativamente ai beni che formino oggetto della richiesta o che potrebbero soddisfare la stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-11