Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 ago 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge. . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990.
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