Convenzione
Art. 27
27 / 31SCAMBIO DI INFORMAZIONI
In vigore dal 20 ago 1993
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorità competenti dei due Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'. Le informazioni ricevute da uno Stato sono tenute segrete come le informazioni ottenute in applicazione della legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati l'obbligo:
a) di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-27