Art. 23 · PATRIMONIO
Convenzione

Art. 23

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PATRIMONIO

In vigore dal 20 ago 1993
PATRIMONIO 1. Il patrimonio costituito da beni immobili previsti dall', posseduti da un residente di uno degli Stati e situati nell'altro Stato, è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni immobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché dai beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili, è imponibile soltanto nello Stato dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno degli Stati è imponibile soltanto in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-23