Art. 19 · FUNZIONI PUBBLICHE
Convenzione

Art. 19

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FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 20 ago 1993
FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato in cui i servizi sono resi qualora il beneficiario delle remunerazioni sia un residente di detto Stato: i) che abbia la nazionalità di detto Stato senza possedere quella dell'altro Stato, o ii) che, senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato se il beneficiario è un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da dove provengono le pensioni. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate a titolo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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