Art. 17 · ARTISTI E SPORTIVI
Convenzione

Art. 17

17 / 31

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 20 ago 1993
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno degli Stati ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-17