Convenzione
Art. 1
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In vigore dal 20 ago 1993
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEI PAESI BASSI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
desiderosi di sostituire con una nuova Convenzione la Convenzione firmata a l'Aja il 24 gennaio 1957 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-1