Art. 1 · SOGGETTI
Convenzione

Art. 1

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SOGGETTI

In vigore dal 20 ago 1993
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEI PAESI BASSI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi, desiderosi di sostituire con una nuova Convenzione la Convenzione firmata a l'Aja il 24 gennaio 1957 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni: SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;305#art-c-1