Art. 29 · Traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame o di opposizione
Convenzione

Art. 29

Abrogato39 / 203

Traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame o di opposizione

In vigore dal 19 mar 2005
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

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Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302#art-c-29