Trattato
Art. 4
4 / 20INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
In vigore dal 20 ago 1993
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Lo Stato richiesto, se ritiene che gli elementi contenuti nella domanda non siano sufficienti a consentire che essa venga soddisfatta, domanderà che siano fornite informazioni integrative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-4