Trattato
Art. 3
3 / 20CONTENUTO DELLA RICHIESTA
In vigore dal 20 ago 1993
CONTENUTO DELLA RICHIESTA
1. La richiesta di assistenza deve indicare:
a) l'autorità che conduce il procedimento penale o le indagini relative ad un reato cui la richiesta si riferisce;
b) l'oggetto e la natura del procedimento penale o delle indagini relative ad un reato nonché la norma penale applicabile al caso;
c) una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere;
d) il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti;
e) l'eventuale esigenza di riservatezza.
2. La richiesta conterrà inoltre, per quanto possibile e necessario:
a) le informazioni disponibili sull'identità e sul luogo in cui la persona ricercata può trovarsi;
b) l'identità e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il rapporto tra detta persona e il procedimento nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
c) l'identità e il luogo in cui si trova la persona che può fornire prove;
d) una descrizione il più precisa possibile del luogo da perquisire e dei beni da sequestrare;
e) l'indicazione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata;
f) l'indicazione delle informazioni o delle prove ricercate e, se del caso, un elenco di particolari domande da porre;
g) l'indicazione di qualsiasi procedura particolare secondo la quale si desidera che la richiesta venga eseguita.
3. La richiesta dovrà contenere informazioni relative alle indennità e ai rimborsi di spese cui avrà diritto la persona che è chiamata a comparire nello Stato richiedente.
4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.
Storico versioni
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