Art. 2 · AUTORITÀ CENTRALI
Trattato

Art. 2

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AUTORITÀ CENTRALI

In vigore dal 20 ago 1993
AUTORITÀ CENTRALI Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovrà essere inoltrata dall'autorità centrale di ciascuno Stato contraente all'autorità centrale dell'altro Stato. Le autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro. Per la Repubblica Italiana l'autorità centrale è il Ministero di Grazia e Giustizia. Per l'Australia l'autorità centrale è lo "Attorney - General's Depart- ment".
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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-2