Art. 17 · PERQUISIZIONE, SEQUESTRO E CONFISCA
Trattato

Art. 17

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PERQUISIZIONE, SEQUESTRO E CONFISCA

In vigore dal 20 ago 1993
PERQUISIZIONE, SEQUESTRO E CONFISCA 1. Lo Stato richiesto dovrà, nei limiti stabiliti dalla propria legge, eseguire le richieste di perquisizione e di sequestro di documenti o di beni relativi ad un reato, nonché le richieste di confisca di proventi o di profitti di reato. In casi di urgenza lo Stato richiesto adotterà tutte le possibili misure provvisorie al fine di preservare la situazione esistente, nonché di salvaguardare gli interessi legali minacciati e le prove. 2. Tali documenti, beni, proventi o profitti di reato dovranno, su richiesta, nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto, essere confiscati e consegnati allo Stato richiedente. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi.
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